È online il sito dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

È online il sito dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

Si rende noto che è attivo il sito web dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, istituita con d.lgs del 5 febbraio 2024 n. 20.

Il Garante, ai sensi dell’art. 4 del Dlgs. 5 febbraio 2024, n. 20 esercita le seguenti funzioni:

  • Vigila sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
  • Contrasta i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità e del rifiuto dell’accomodamento ragionevole di cui all’articolo 5, comma 2;
  • Promuove l’effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione;
  • Riceve le segnalazioni presentate da persone con disabilità, dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità, individuati ai sensi dell’articolo 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67, da singoli cittadini, da pubbliche amministrazioni, nonché dall’Autorità politica delegata in materia di disabilità anche a seguito di rilevazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
  • Svolge verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori;
  • Richiede alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza;
  • Formula raccomandazioni e pareri inerenti alle segnalazioni raccolte alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, proponendo o sollecitando, anche attraverso l’autorità di settore o di vigilanza, interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;
  • Promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione, comunicazione e progetti, iniziative ed azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;
  • Promuove, nell’ambito delle rispettive competenze, rapporti di collaborazione con i garanti e gli organismi pubblici comunque denominati a cui sono attribuite, a livello regionale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti delle persone con disabilità, in modo da favorire, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati anche sanitari, lo scambio di dati e di informazioni e un coordinamento sistematico per assicurare la corretta, omogenea e concreta applicazione delle norme, tenendo conto della differenziazione dei modelli e delle pratiche di assistenza e protezione su base territoriale;
  • Trasmette entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta alle Camere nonché al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica delegata in materia di disabilità sull’attività svolta;
  • Visita, con accesso limitato ai luoghi, ferma l’esclusiva applicazione della disciplina di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e all’articolo 89, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
  • Effettua le visite ai sensi degli articoli 67 e 67-bis della legge n. 354 del 1975;
  • Agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative;
  • Definisce e diffonde codici e raccolte delle buone pratiche in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità nonché di modelli di accomodamento ragionevole;
  • Collabora con gli organismi indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Garante assicura la consultazione, con cadenza almeno semestrale, con le federazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e assicura, altresì, forme di concertazione in relazione alle specifiche attività di cui al comma 1, lettere c) ed h).

Il sito rappresenta uno strumento fondamentale per assicurare trasparenza, informazione e dialogo costante con i cittadini, ponendosi come canale ufficiale di comunicazione tra l’Autorità Garante e la collettività.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla consultazione del sito web dedicato.